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    6 months ago

    @Davide_Sandini

    Non solo: l’innovazione tecnologica deve restare un mezzo, non diventare un fine.

    La composizione fra innovazione tecnologica e diritti umani (come è il diritto alla protezione dei dati personali) è dunque banale: l’innovazione si può espandere liberamente fino a quando non lede tali diritti.

    Se poi, come pare fare @Vitalba in questo pezzo, si chiama “innovazione tecnologica” il profitto privato di alcune imprese, è utile ricordare che tale profitto non è un diritto sancito dalla nostra Costituzione che anzi è chiarissima in proposito:

    L'iniziativa economica privata è libera.
    
    Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.  
    

    Dunque, in Italia, la questione è semplice e cristallina.

    La questione piuttosto è se questa penisola sia ancora Italia¹ o sia divenuta una colonia statunitense.

    ¹ secondo la definizione ufficiale: https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali/articolo-1

    @informapirata @privacypride